Sui servizi sociali stanno giocando
sporco , perchè la scelta di appaltare il servizi sociali a una
cooperativa sociale non solo è sbagliata ma creerà una serie di problemi
sia di conflitti che di gestione , senza nessun controllo da parte del comune
con danni incalcolabili per un settore delicato ed importante. Ma quella della
privatizzazione e della clientela ad essa collegata è un idea o vizio che
l'attuale sindaco ha sempre avuto, insensibile ad ogni altra considerazione. In
primis quella dei costi come abbiamo dimostrato con i precedenti post, il servizio
esternalizzato costerà un 50% in più alle casse del comune , tanto a loro se ne fregano , paghiamo sempre noi, infatti tra irap , tares , irpef , noi
risultiamo i cittadini più tartassati del metapontino. Nel merito poi
oltre ai problemi che abbiamo evidenziato, oggi
concentriamo la nostra attenzione sulla commissione di gara , messa in piedi
dal nostro Silvan- Vitale. Comunque con una precisazione, non mettiamo in
discussione la buona fede e la correttezza dei funzionari comunali nominati , ma ne contestiamo la legittimità sotto il profilo della competenza
nel merito specifico di questo appalto.
T.A.R. Piemonte, Sezione I,
8 aprile 2009. Argomenti trattati:
(Sulla corretta
interpretazione dell’art. 83 del D.lgs 163 del 2006 laddove richiede che i
membri della commissione siano esperti dello specifico settore cui si riferisce
l’appalto)
SENTENZA
N. 954
Il criterio interpretativo dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 che richiede che i membri della commissione siano esperti dello specifico settore cui si riferisce l’appalto va individuato in un canone di ragionevolezza, richiedendo la norma soltanto che il commissari abbiano un background di competenze tecniche tali da consentire loro di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti, per il che è sufficiente che i componenti la commissione posseggano un bagaglio di conoscenze, sicuramente afferenti allo specifico settore oggetto della gara, ma al tempo stesso di base, in modo tale da poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame. Del resto la giurisprudenza, nel vigore dell’omologa abrogata norma di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 554/1999 aveva precisato che “per "membro tecnico esperto nella materia oggetto del concorso", deve intendersi colui che abbia i requisiti professionali per poter esso stesso effettuare le progettazioni oggetto della gara nonché i requisiti minimi richiesti dal bando per potere quantomeno partecipare alla gara. Deve quindi escludersi, ai fini di cui all'art. 55 cit., che possa essere considerato "membro tecnico esperto nella materia oggetto del concorso" il membro esperto della procedura amministrativa”.(T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 6 settembre 2004, n. 11652). Si impone quindi della norma di cui all’art. 84 del Codice di contratti un’interpretazione che rifugga da sterili formalismi, in omaggio a un principio di sostanzialità ed effettività.
infatti L’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163,
stabilisce che, per le gare, come quella oggetto della presente controversia,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
commissione giudicatrice debba essere composta da un numero dispari di
componenti (massimo da cinque componenti) “esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto”.
La necessità di una pertinente qualificazione professionale è ri-badita ulteriormente dai successivi commi dell’art. 84 citato._Ed invero, fatta eccezione per il presidente della commissione giudicatrice che, in base al comma 3, può essere un dirigente del-la stazione appaltante o, in mancanza, un funzionario con posi-zione apicale nominato dall’organo competente, quindi anche un funzionario
non appartenente a ruoli tecnici
specificamente specializzato nel settore, gli altri componenti devono essere
necessariamente muniti della qualificazione professionale nel particolare
settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto
La norma, infatti, al comma 8, stabilisce che i componenti diversi dal presidente della commissione sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante ma che, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, debba farsi ricorso a funzionari statali o di altre amministrazioni pubbliche ovvero a professionisti appartenenti alle categorie da essa stessa indicate (ingegneri o professori universitari con determinati requisiti).
E proprio così caro
Dott.re Vitale , la commissione da lei nominata non avendo i componenti , specifici
requisiti professionali nel campo , essa non è legittima. Le sue magie e gli
effetti speciali penso proprio che non potranno modificare la norma , convinca
il suo Sindaco che questa è una porcata nella porcata e non se può fa…….. quando non se può
non se può……