mercoledì 24 giugno 2015

Prolungamento Via Siris , La strada della vergogna o la grande Truffa ? L'inconsapevole Leone non sa dell 'incompatibilità Ing.Perrone

La strada della vergogna ,l'abbiamo definita in questi anni , non solo perché le condizioni in
Foto dalla rel. geologica 2011 Dott. Gallicchio
cui è stata lasciata sono pietose , ed è in fase di collaudo , ma anche perche come il parco vicino sorge su una discarica che doveva essere Bonificata , che invece hanno fatto finta che non ci fosse e sono andati avanti.

Ma Come dice Bianco , (Bianco 1 da non confondere con Bianco 2) le perizie geologiche dicono altro e quindi noi dovremmo smettere di fare i tuttologi ma studiare studiare studiare .

Ebbene si , abbiamo ascoltato il consiglio di Bianco 1 , e ci siamo messi a studiare , dall'origine della strada fino ad oggi , una bella ricerca tra carte delibere e determinazione , e a quale conclusione siamo arrivati ?

Che ci troviamo di fronte a una grande truffa di enorme proporzioni e che la commissione di callauado del trio Perrone (presidente , funzionario regionale) , Delli Veneri e Agresti il solo povero innocuo Agresti non ha nessuna incompatibilità.

Ma andiamo in Ordine
le incompatibilità : adesso chi lo dice all'inconsapevole Leone ?

l Consiglio Comunale, nella seduta n. 13 del 20/04/2001, approvava il programma triennale delle opere pubbliche con i lavori di “prolungamento di via Siris 1° - 2° - 3° lotto” e la “strada di collegamento Policoro – Sinnica”.
Poiché occorrevano redigere i progetti definitivi ed esecutivi, come previsto dalla L. 109/1994 e succ. mod. ed int., furono contratti n. 4 mutui con Cassa Depositi e Prestiti per finanziare gli oneri di progettazione sul Fondo Rotativo per la Progettualità.
Per la redazione di dette progettazioni è stato necessario preliminarmente dotarsi delle rispettive relazioni geologiche che, con la deliberazione di G.M. n. 183 del 07/05/2001 e la determinazione n. 73 del 22/05/2001, fu conferito incarico professionale.
Furono affidati gli incarichi professionali e liquidate le prestazioni, comprese quelle del geologo.
Seguirono le relative approvazioni dei progetti con le acquisizioni dei pareri dei vari Enti preposti, ed in particolare, il parere n. 04/2002 della Regione Basilicata, ai sensi della legge regionale n. 23 del 24/04/1990, rilasciato dall’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo a firma del Dirigente dell’Ufficio e del Relatore, dopo che il Responsabile della P.O. ha richiesto specifica integrazione documentale, tra cui, la relazione geologica, geotecnica e idraulica.

Riepilogando, si ha un commissione di collaudo composta da tre membri, di cui uno è il presidente, e circa il collaudo statico non è dato sapere chi lo eseguirà all’interno della commissione (a dire il vero lo avrebbero già dovuto eseguire) perché, l’Ing. Demarco è dimissionario come componente, ma ha ancora l’incarico all’epoca affidato di cui non ha formalizzato le dimissioni. Non lo potrà fare neanche il Presidente Ing. Perrone perché incompatibile avendo assentito il deposito dei calcoli, in quanto P.O. Attività Edilizia in zona sismica dell’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Basilicata. Restano altri due componenti della commissione, l’Ing. Delli Veneri – responsabile dei LL.PP. del Comune, ma egli dovrà essere estraneo ai lavori, cosa che non risulta affatto, a questo punto resta l’unico componente che è il geom. Agresti – responsabile del servizio Urbanistica, se è estraneo ai lavori e ne ha le competenze.

Inoltre, sull’incompatibilità del Presidente della Commissione di Collaudo, CHI GLIELO DICE ALL’INCONSAPEVOLE LEONE che l’Ing. Perrone è INCOMPATIBILE ai sensi dell’art. 141 comma 5 del Codice dei Contratti e art. 216 comma 7 del Regolamento ?
L’ing. Perrone è colui che:
  1. a capo della P.O., quale Responsabile ha richiesto, tra l’altro, specifica integrazione documentale, tra cui, la relazione geologica, geotecnica e idraulica per poi esprimere;
  2. in qualità di relatore, il parere n. 04/2002 della Regione Basilicata, rilasciato dall’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo, atteso che la relazione geologica, geotecnica e idraulica integrata, riguarda indistintamente la strada di collegamento Policoro – Sinnica e di Prolungamento di via Siris Lotto I, II e III, che la strada oggetto di collaudo è parte integrante e di connessione a quella di collegamento Policoro – Sinnica, è e resta la stessa strada su cui sono stati eseguiti i lavori del Prolungamento di via Siris Lotto I;
  3. in qualità di P.O. quale Responsabile dell’Attività Edilizia in zona sismica dell’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Basilicata, ha assentito il deposito dei calcoli in c.a. di un tombino (ponte sul canale fosso ricino), rilasciato a maggio 2011 dall’Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Basilicata, accettando a deposito una nuova perizia geologica di altro professionista dai contenuti e risultanze diverse dalla precedente, ben consapevole dell’esistenza all’origine per oggetto di specifica richiesta di integrazione documentale e agli atti in procedimento connesso di cui egli è la medesima persona, addetta appunto, allo svolgimento di attività di controllo, approvazione, autorizzazione e vigilanza sui lavori da collaudare.
  4. avendo sottoscritto il suddetto parere n. 04/2002, e richiesto preliminarmente la relazione geologica, geotecnica e idraulica così integrata dal Comune, Egli ha la Relazione così integrata e ne conosce il contenuto anche sul sito oggetto dei lavori del Prolungamento di via Siris ed in particolare per il Primo Lotto.
E dunque, sorgono spontanee le domande:
  1. con che imbarazzo si potrà collaudare l’opera?
  2. ma davvero sarebbe credibile un collaudo da tale commissione?
  3. il collaudatore conosce il corso d’opera?
  4. per quelle opere o lavorazioni non più ispezionabili come si comporterà non essendoci verbali e ispezioni in corso d’opera?
  5. il collaudatore e la commissione sono consapevoli di cosa è accaduto tra la sez. 1 e sez. 5 di cui all’Ord. di Servizio n. 2 della Direzione dei Lavori, oggetto anche delle domande dell’appaltatore  
  6. come sopra, che dire della variante suppletiva approvata successivamente al suddetto Ord. di Servizio? E circa la legittimità sul ricorso alle Varianti?
  7. e sui maggiori tempi di esecuzione, oppure sul mancato inizio dei lavori, cioè parziale inizio a causa della non disponibilità delle aree che ha condizionato i tempi di esecuzione e il protrarsi degli stessi, nonostante le certificazioni e le asserzioni documentali (art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 ex art. 71 del D.P.R. n. 554/1999 sull’attestazione della DL in merito alla lett. a), b) e c), ed inoltre, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori se il responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c)?
  8. e in merito ai mancati adempimenti, circa l'avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e conseguente immissione in possesso o per l’emissione del decreto di occupazione di urgenza, da porre in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto ? (siamo certi che con le transazioni operate con occupanti senza titolo siamo tutto a posto e si è recuperato tempo)? Si era o no a conoscenza già nella fase della progettazione della indisponibilità delle aree? Cosa si risponde in merito?
  9. sui maggiori costi per liberare le predette aree, in surroga alle normali e prevedibili procedure di esproprio, oltre alle opere somministrate dal Comune agli occupanti, saranno regolarmente documentate e rendicontate per il lavoro eseguito perchè previsto dal progetto?
  1. poiché è commissione di collaudo anche di altre opere, tra cui una opera adiacente alla predetta strada (parco urbano), come sia possibile che l’altra varia planimetricamente (modifica, trasla orizzontalmente rispetto al rondò esistente) mentre la strada resta come da previsioni?
  2. si è consapevole di che tipo di sottosuolo è interessato dai lavori dalla sez. 1 e sez. 5 in poi? Re-visionando la relazione geologica del 2001, necessaria per il parere n. 04/2002 della Regione Basilicata, ma necessaria anche per la strada oggetto del collaudo poiché anch’essa interessata dal medesimo studio geologico, magari avremmo la risposta o la sorpresa, a pag. 15 riporta: … particolar attenzione merita l’area antistante il parcheggio a servizio del campo sportivo in quanto destinata in passato a discarica di RSU (vedi planimetria allegata) … quale ex cava e usata per scarico di rifiuti solidi urbani … l’area è molto antropizzata ed ha subito negli anni numerose modifiche … pag. 17 .. parere dello scrivente l’azione più opportuna sarebbe la rimozione totale dei rifiuti. … ecc. ecc.
  3. delle due relazioni geologiche (l’una del 2001, l’altra del 2011) quale è lo studio a cui la progettazione si è ispirata per i lavori in oggetto, posto che la prima è antecedentemente alla progettazione, mentre l’altra è a posteriori? Per la prima, è stato conferito incarico professionale e liquidate le competenze, per la seconda, invece, interpellando il portale istituzionale e l’archivio delibere/determine dal 2011 in poi non risulta alcun incarico professionale e ne alcuna liquidazione di prestazione per quella relazione geologica.
  4. conseguentemente, ai fini della rendicontazione delle spese, cosa si rendiconta allo Stato e alla Regione? Si rendicontano le spese per la prima perizia geologica o le spese per la seconda? E ,se a questa risposta facile, facile si rispondesse con le spese per la seconda, le spese della prima a cosa sono servite?
  5. se la relazione geologica occorre per il progetto preliminare e per il definitivo, perché servirsi di una diversa relazione geologica in corso d’opera senza alcuna correlazione con la precedente? In cosa differiscono l’una dall’altra? Cosa si omette con la seconda relazione geologica? Chi ha commissionato la seconda relazione e soprattutto chi ha pagato tale prestazione?
  6. l’Ing. Perrone ci dicesse se è o non è incompatibile col predetto incarico?

DITEGLIELO ALL’INCONSAPEVOLE LEONE ….
Perrone è incompatibile

Ci dica il Prof.re Bianco 1 , abbiamo studiato o no, se si 
ci dica adesso cosa farà . Un consiglio , prenda le carte , prenda questo articolo esca dal comune e li porti dai  carabinieri o finanza. O ci quereli o denunci i fatti.
Non c'è lo faccia fare a noi.

Domani la truffa